1.3.9 Il Contratto digitale e il Copyright

Per Contratto Digitale si intende un contratto scritto e firmato in forma elettronica.  È chiara la comodità di questa forma per eventuali aggiustamenti al testo (oggi comunque redatto su elaboratore anche per le versioni cartacee) e per il suo inoltro in tempo reale alla controparte.
Vanno però tenuti presenti alcuni aspetti specifici:

  • innanzitutto in molti paesi la legislazione prevede che questi contratti abbiano validità solo se le due parti lo concordano previamente
  • inoltre, per alcune materie particolarmente sensibili, come quella matrimoniale e della tutela minorile, è frequente trovare restrizioni
  • infine, se l’oggetto del contratto è a sua volta un bene elettronico, come nella vendita di programmi, video, musica, ecc. il problema della forma contrattuale si fonde con quello della difesa del Copyright e di prevenire la produzione e la diffusione di copie pirata.

Sul tema della difesa dei diritti di autore, o Copyright dei contenuti digitali, si sono espressi i migliori talenti informatici e giuridici, ma la soluzione è ancora un po’ incerta.

C’è una legge fisica, o di natura, alla base di tutto. Mentre, trattando di beni fisici, un atomo è un atomo e non si può replicare, nell’elettronica i bit hanno una proprietà nuova: si possono moltiplicare quanto si vuole. Questo vale per i programmi o altri files, per le trasmissioni via satellite, per i CD e i DVD, per i libri in formato PDF protetto, ecc.

Tutti i tipi di protezione finora inventati: watermarkers, chiavi fisiche, sistemi di cifratura, ecc. sono stati violati, in tempi più o meno brevi, dagli hacker più esperti, o addirittura da pirati professionisti con budget elevati.

Pare che l’unico rimedio valido sia offrire prodotti fruibili solo mediante hardware specializzato, e non con semplici PC, o cambiare il modello di business: non farsi pagare le copie dei bit, ma i servizi offerti e il supporto.


Ultime modifiche: lunedì, 22 marzo 2021, 09:50